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Lo Statuto
AMMI Associazione Mogli Medici Italiani Sezione di Roma
NUOVO STATUTO A.M.M.I. - APPROVATO "CONGRESSO NAZIONALE" BRESCIA 29-30 APRILE 2011
Art. 1 - Denominazione E’ costituita l'”Associazione Mogli Medici Italiani (A.M.M.I.)”. L'”Associazione Mogli Medici Italiani”, più avanti chiamata per brevità Associazione, è una libera Associazione, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Libro I Titolo II Cap. III Art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto. Essa, che è aperta a tutte le mogli e le vedove dei medici italiani e dei laureati in odontoiatria che ne facciano richiesta.
Art. 2 - Finalità L'Associazione si propone finalità morali, sociali, culturali, assistenziali, solidali e previdenziali per la tutela della donna in generale ed in modo specifico della moglie del medico e dei familiari a carico del medico. L’Associazione studia e stabilisce i modi ed i mezzi più idonei per raggiungere gli scopi prefissati ed in particolare: 1. stabilire più stretti contatti fra le famiglie dei sanitari; 2. promuovere a scopo comparativo lo studio della donna in generale e della moglie del medico in particolare nei confronti della società e del lavoro nella dimensione italiana e straniera; 3. promuovere iniziative nel campo dell’educazione e della prevenzione sanitaria della popolazione in generale e di quella femminile in particolare; 4. promuovere corsi di aggiornamento, conferenze e manifestazioni culturali in genere; 5. studiare il miglioramento della prevenzione e dell’assistenza sanitaria anche attraverso contatti con il Servizio Sanitario Nazionale e con gli enti previdenziali di categoria; 6. finanziare la ricerca scientifica 7. ricercare i mezzi più idonei per aiutare gli orfani e le vedove dei medici che versino in stato di particolare bisogno; 8. favorire il sorgere di iniziative per la realizzazione di case per medici anziani, mogli e vedove di medici; 9. prendere contatto con rappresentanti di medici di altre nazioni per la costituzione di un’identica associazione, ove questa già non esistesse, allo scopo di costituire un’Associazione mondiale delle mogli dei medici.
Art. 3 - Sede La sede legale dell’Associazione è attualmente fissata in Bari nella via Dante 61 e potrà essere trasferita successivamente in altre località d’Italia presso la residenza della Presidente Nazionale, ma potrà costituire sedi secondarie sia come sedi autonome sia come semplici decentramenti amministrativi.
Art. 4 - Soci Le socie si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita da ciascuna Sezione. Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione. Tutte le socie sono tenute a rispettare le norme del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. Ogni iscritta è tenuta a comportarsi con il senso di solidarietà, di colleganza e di amicizia che caratterizzano l’Associazione.
Art. 5 - Patrimonio Il Patrimonio dell’Associazione è costituito, a livello locale, dalle quote versate dalle Associate mentre, a livello nazionale, dalle quote versate dalle Sezioni così come stabilito dall’esecutivo nazionale. Inoltre l’Associazione può assumere iniziative sia a livello locale che a livello nazionale finanziate da contribuzioni pubbliche o private. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Al momento dello scioglimento dell’associazione, il Congresso delibererà a maggioranza semplice la destinazione dell’eventuale patrimonio residuo in un’iniziativa conforme alle finalità dell’Associazione ovvero in un’iniziativa di utilità generale. Al momento dello scioglimento di una Sezione dell’Associazione, il patrimonio residuo sarà trasferito al patrimonio dell’Associazione Nazionale o devoluto come beneficenza locale dandone comunicazione e riscontro alla Presidente Nazionale. In entrambi i casi, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 6 - Bilancio L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Le tesoriere di Sezione e Nazionale devono redigere il rendiconto consuntivo economico e finanziario. Il rendiconto consuntivo economico e finanziario devono essere approvati, a livello locale, dall’assemblea della Sezione e, a livello nazionale, dal Congresso ogni anno entro il mese di maggio.
Art. 7 – Gli organi In ogni provincia è promossa la costituzione di una o più sezioni provinciali. Organi istituzionali dell’Associazione, a livello locale, sono quindi: - la Sezione; - il Comitato Esecutivo di Sezione; - la Giunta di Sezione; - il Presidente di Sezione; - il Collegio di Sezione dei Revisori dei Conti; - il Collegio di Sezione dei Probiviri. Organi istituzionali dell’Associazione, a livello nazionale, sono: - il Congresso; - il Comitato Esecutivo Nazionale; - la Giunta Nazionale; - il Presidente Nazionale; - il Consiglio Direttivo Nazionale; - il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti; - Il Collegio Nazionale dei Probiviri.
Art. 8 – Libri Sociali Sono libri sociali della Sezione: il Libro delle Associate; il Libro dei Verbali delle Assemblee di Sezione; il Libro delle Riunioni del Comitato Esecutivo di Sezione; il Libro delle Riunioni della Giunta di Sezione; il Libro del Collegio di Sezione dei Revisori dei Conti; il Libro del Collegio di Sezione dei Probiviri; il Libro della Contabilità. Sono libri sociali dell’Associazione Nazionale: il Libro delle Sezioni; il Libro dei Verbali dei Congressi; il Libro delle Riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale; il Libro delle Riunioni della Giunta Nazionale; il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo Nazionale; il Libro del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti; il Libro del Collegio Nazionale dei Probiviri; il Libro della Contabilità.
Art. 9 – Notiziario L’associazione pubblica, a cura del Comitato Esecutivo Nazionale, che ne costituisce il Comitato di Redazione, un Notiziario periodico denominato “ Il Giornale dell’A.M.M.I.”. Direttore del Notiziario è di diritto la Presidente pro-tempore e Vice-Direttore è di diritto la Segretaria Nazionale pro-tempore. Il Comitato Esecutivo Nazionale nomina, su indicazione della Presidente Nazionale, nella prima riunione successiva alle elezioni, il Direttore Responsabile, che si occupa della gestione del notiziario, e tre collaboratrici tecniche in rappresentanza del nord, centro e sud, qualora lo ritenga necessario. Il Direttore Responsabile deve intervenire alle adunanze del Congresso, a quelle Interregionali ed ai seminari. Il Notiziario è inviato gratuitamente a tutte le iscritte in regola con i versamenti delle quote sociali. Le associate decadono da tale diritto dopo un anno di inadempienza.
Art. 10 – Norma Finale Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia. Il presente statuto entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte del Congresso all’uopo convocato.
Letto, confermato e sottoscritto. BRESCIA 30 APRILE 2011
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